Roma, 12 febbraio 2026 – Oggi, davanti alla Camera dei Deputati, il Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro ha ribadito con fermezza la sua posizione sulla riforma dell’ordinamento dei commercialisti, mettendo in chiaro la netta differenza tra le due professioni. Il messaggio arriva mentre la commissione Giustizia sta esaminando il disegno di legge delega che potrebbe ridefinire i confini tra consulenti del lavoro e dottori commercialisti.
Consulenti del lavoro: una specializzazione riconosciuta
Nel documento presentato a Montecitorio, i consulenti del lavoro hanno sottolineato che la loro professionalità nasce da una specializzazione specifica e riconosciuta, strettamente legata alle politiche del lavoro. “Non si può mettere sullo stesso piano con i dottori commercialisti ed esperti contabili”, si legge nella nota del Consiglio nazionale. Questa distinzione, dicono i professionisti, è sancita sia dalla legge sia dal ruolo pubblico che svolgono nel sistema delle relazioni industriali.
Percorso formativo e funzioni di pubblico interesse
Il Consiglio ha ricordato che per diventare consulente del lavoro serve superare un esame di Stato specialistico, fare un tirocinio dedicato e seguire una formazione continua. Tutto questo assicura una preparazione precisa sulle materie del lavoro e della legislazione sociale. “Abbiamo funzioni con rilevanza pubblica”, ha spiegato il presidente Marina Calderone, citando la certificazione dei contratti di lavoro, la conciliazione e l’arbitrato in materia di lavoro, il coinvolgimento nelle crisi d’impresa e la gestione delle politiche attive.
Secondo Calderone, è proprio qui che si vede la differenza: “Il nostro ruolo è parte di un sistema integrato con le politiche pubbliche del lavoro, sotto il controllo del Ministero e in collaborazione con l’Ispettorato Nazionale”. Un’organizzazione che, dicono i consulenti, non ha riscontro nella figura del commercialista.
Giurisprudenza e praticantato: percorsi distinti
Anche la giurisprudenza amministrativa conferma questa posizione. “Non si può fare il praticantato per diventare consulente del lavoro negli studi dei commercialisti”, hanno chiarito dal Consiglio. La ragione sta nella diversa natura delle competenze richieste e nei percorsi normativi separati. Questa separazione è stata ribadita più volte dai tribunali amministrativi, proprio per difendere la specificità della professione.
Competenze e limiti chiari
Un altro punto riguarda il rapporto con le strutture associative e di assistenza fiscale. La legge permette ai consulenti del lavoro – e solo a loro – di organizzare servizi per le PMI e le imprese artigiane. “I commercialisti possono occuparsi di adempimenti lavoristici e previdenziali solo se iscritti a una piattaforma specifica dell’Ispettorato nazionale del lavoro”, ha ricordato il Consiglio. E con un vincolo territoriale: l’attività è possibile solo nella provincia dove ha sede l’azienda assistita.
Nessuna sovrapposizione tra consulenti e commercialisti
In chiusura, i consulenti del lavoro hanno voluto evitare fraintendimenti: “Le nostre competenze non si sovrappongono né si possono confondere con quelle dei dottori commercialisti”, hanno detto. Una posizione che punta a difendere non solo la categoria, ma anche la qualità dei servizi per imprese e lavoratori.
Il dibattito in Parlamento è ancora aperto. Nei prossimi giorni sono previste nuove audizioni e possibili modifiche al testo della riforma. Ma per i consulenti del lavoro la linea è chiara: specializzazione e funzioni pubbliche restano il cuore della loro identità professionale.
